Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – E’ costituita un’Associazione culturale denominata “Paolo ETTORRE – SOCIALLY CORRECT”.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via dei Fienaroli n. 8;
Potranno essere istituite sedi secondarie in Italia e all’estero. L’eventuale modifica della sede non comporta una modifica dello statuto.
Art. 3 – L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
L’Associazione costituisce momento di aggregazione, di scambio e di confronto tra privati, Aziende, Enti, Associazioni, Organizzazioni, sia private che pubbliche, al fine di promuovere e diffondere valori culturali nell’ambito del settore della comunicazione e della pubblicità.

Essa ha per scopo:

  • stimolare, a tutti i livelli, il corretto utilizzo della comunicazione e dei servizi pubblicitari quale strumento di sviluppo culturale, economico e sociale;
  • promuovere la crescita della cultura della comunicazione e dei servizi ad essa connessi, anche attivando rapporti con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che perseguono analoghi obbiettivi;
  • contribuire all’accrescimento delle competenze professionali degli addetti al settore della comunicazione e della pubblicità e di coloro che intendano inserirvisi, con particolare attenzione alla formazione dei giovani ed alla corretta diffusione delle nuove tecnologie;
  • la diffusione e la valorizzazione della pubblicità in genere, attraverso la promozione e la diffusione di manifestazioni ed incontri culturali in genere, favorendo al massimo la partecipazione di addetti al settore della pubblicità in generale.

Per il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere e realizzare, attraverso riunioni, incontri e dibattiti, iniziative dirette a favorire e diffondere, anche tra i non addetti, l’importanza della pubblicità in tutte le sue forme e, in particolar modo quella diretta alla pubblicizzazione di tutte le iniziative aventi scopo sociale;
  2. patrocinare, promuovere, gestire attività didattiche e, di ricerca;
  3. la promozione e la conduzione di attività di formazione professionale, manifestazioni ed iniziative con altre associazioni italiane o estere, nonchè con pubbliche istituzioni per svolgere attività comuni;
  4. promuovere e realizzare attività didattiche di studio e di ricerca, per favorire lo scambio culturale e di valori umani tra i cittadini ed il territorio di ogni continente, nonchè promuovere soggiorni all’estero per integrare le conoscenze acquisite;
  5. stipulare convenzioni e/o ogni altro atto con Enti locali e/o pubblici poteri, società e persone fisiche per attività connesse alle finalità dell’Associazione;
  6. sviluppare ed offrire servizi al settore imprenditoriale e dell’artigianato per favorire le relazioni ed i contatti internazionali tra le imprese;
  7. promuovere ed organizzare congressi, riunioni, mostre, dibattiti, rappresentazioni locali, nazionali ed internazionali;
  8. pubblicare direttamente o tramite altri editori opere, periodici e collaborazioni con mezzi di diffusione quali mostre, radio e televisione.

L’Associazione potrà compiere ogni operazione che risulti comunque utile o necessaria al perseguimento dello scopo sociale.

Titolo II

I Soci

Art. 4 – Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzioni di razza, religione, età ed appartenenza a partiti politici. Essi sono distinti nelle seguenti categorie:
a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari.
Soci Fondatori sono coloro che partecipano alla Costituzione legale dell’Associazione, hanno diritto all’elezione del Consiglio Direttivo.
Soci Ordinari sono coloro che presentano domanda di ammissione con esito positivo.
Gli aspiranti soci di minore età possono essere ammessi in qualità di soci ordinari soltanto con l’assenso di chi ne esercita la patria potestà e che in Assemblea eserciterà la facoltà minore.
Soci Onorari sono le persone chiamate a ricevere tale qualifica dal Consiglio Direttivo per loro benemerenza in campo pubbicitario e/o sociale e/o culturale.
Soci Sostenitori sono le persone, gli Enti, le Organizzazioni che contribuiscono con il loro apporto di attività tecnica e/o organizzativa o con elargizioni, al raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni Socio deve versare all’Associazione:

  • la quota d’iscrizione annuale;
  • la quota di partecipazione per ogni singola attività culturale e cui prende parte.

L’ammontare delle quote viene deciso ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Sono esonerati dal versamento delle quote i Soci Fondatori.
La qualifica di soci si perde per dimissioni volontarie, per morosità e per espulsione dichiarata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi che potrebbero recare danno all’Associazione. Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III

L’assemblea dei Soci

Art. 5 – L’assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce una volta l’anno nel primo semestre, previa convocazione del Consiglio Direttivo da effettuarsi non meno di venti giorni prima dell’adunanza, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo. I soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto. Ogni Socio Fondatore e Ordinario ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di una sola delega.

Art. 6 – Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 7 – L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere.

Art. 8 – Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Titolo IV

Consiglio Direttivo

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci Fondatori e dai Soci ordinari eletti dall’Assemblea. E’ l’organo collegiale amministrativo e decisionale dell’Associazione e ad esso è demandato il compito di:

  • fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l’esecuzione stessa;
  • decidere sugli investimenti patrimoniali;
  • approvare i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
  • conferire e revocare procure;
  • nominare i soci onorari;
  • decidere sulle ammissioni dei soci ordinari;
  • nominare il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere tra i suoi membri;
  • emanare regolamenti per la disciplina dell’attività;
  • decidere sui termini per dichiarare morosi eventuali soci;
  • deliberare sui bilanci e sui rendiconti redatti dal segretario;
  • convocare l’assemblea generale dei soci;
  • stabilire rapporti di collaborazione con terzi definendone il compenso;
  • compiere ogni altro atto utile o necessario per lo svolgimento delle attività;
  • amministrare il patrimonio sociale secondo gli scopi dell’Associazione con il
  • divieto assoluto di assumere obbligazioni verso terzi per importi eccedenti i fondi disponibili.

I membri del Consiglio Direttivo, da tre a cinque, rimangono in carica per cinque anni e si intendono riconfermati se entro la scadenza non vengono revocati nel caso sussista una giusta causa o si proceda a nuove nomine. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.
Il Consiglio Direttivo, infine, esercita le funzioni di Assemblea dell’Associazione, per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del Codice Civile, sino a quando il numero dei Soci equivale a quelli dei membri del Consiglio Direttivo.

Titolo V

Presidente

Art. 10 – Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed intrattiene, a nome dell’Associazione, i rapporti e le relazioni esterne. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei Soci. Il Presidente potrà delegare il compimento di singoli atti o di una serie di atti ad un altro componente del Consiglio Direttivo, mediante semplice delega scritta. In caso di assenza del Presidente, l’Associazione è rappresentata dal Vice Presidente. Art. Art. 11 – Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede l’assemblea dei soci e può svolgere le funzioni di tesoriere in caso di necessità.

Titolo VI

Vice Presidente

Art. 12 – Il Vice Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per cinque anni. Presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea generale dei soci, coordina e dirige l’attività dell’Associazione in assenza del Presidente e può svolgere le funzioni di segretario in caso di necessità.

Titolo VII

Segretario

Art. 13 – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Svolge tutte le funzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’attività dell’Associazione.

Titolo VIII

Tesoriere

Art. 14 – Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e provvede alla gestione dei fondi dell’Associazione.

Titolo IX

Quote Sociali

Art. 15 – Si prevede la non trasmissibilità della quota o tributo associativo, salvo quelli conseguenti alla morte del partecipante, nonchè il divieto di rivalutazione della medesima.

Titolo X

Patrimonio

Art. 16 – Le entrare dell’Associazione sono costituite da:

  • tasse di iscrizione;
  • quote annuali di Associazione;
  • proventi per prestazioni di servizi a soci o a terzi;
  • contributi volontari, lasciti, donazioni;
  • contributi dell’U.E, dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di Istituzioni pubbliche e di Enti privati.

Art. 17 – Prima del 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario, e stabilire inoltre, l’ammontare delle quote di Associazione per l’anno successivo.

Titolo XI

Utili

Art. 18 – L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, fondi, riserve o capitale dell’Associazione durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla Legge.

Titolo XI

Scioglimento e duratatili

Art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 20 – Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 21 – L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 22 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoga o per fini diversamente disposti dalla Legge.

Titolo XII

Modifica dello Statuto

Art. 23 – Il presente statuto potrà essere modificato con delibera adottata dalla maggioranza dei soci dell’assemblea dei soci fondatori e ordinari.

Titolo XIII

Rinvio

Art. 24 – Per ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile.

F.to Annette Stella Pickford
F.to Mario Andrea Ettorre
F.to Francesca Ettorre
F.to Lorenzo Ettorre
F.to Franco Lupo Notaio